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Benefici fiscali per le aziende

Sostenere l’Università della Tuscia rappresenta un investimento a lungo termine che accresce il valore sociale dell’azienda e porta ad una ricaduta di immagine positiva verso collaboratori, società e dipendenti.
Per i titolari di reddito di impresa, le donazioni a supporto della ricerca scientifica dell’Ateneo su COVID-19 potranno beneficiare o degli incentivi fiscali stabiliti dal TUIR (art. 1, commi 353-354) e Legge 266/2005 (art. 100, comma 2, lettera a) oppure di quelli del Decreto Cura Italia.

Le donazioni sono:

deducibili nel limite del 2%

del reddito di impresa se finalizzate all’istituzione e a progetti sociali (art. 100, comma 2, lettera a) del DPR 917/1986 RM del 17 ottobre 2008, n. 386/E)

totalmente deducibili

dal reddito, se finalizzate al sostegno della ricerca (art. 1, comma 353 della Legge Finanziaria 2006)

agevolazione fiscale al 65%

se a sostegno della cultura (Art Bonus). Per i soggetti titolari di reddito d’impresa (società e ditte individuali) ed enti non commerciali che esercitano anche attività commerciale il credito d’imposta è riconosciuto nel limite del 5 per mille dei ricavi annui (L. 106/2014, art. 1).

Benefici fiscali per le fondazioni

L’azione di mecenatismo delle Fondazioni bancarie è riconosciuta dall’Agenzia delle Entrate (ris. n. 87/E dell’Agenzia delle Entrate). Le fondazioni bancarie hanno diritto al credito di imposta disciplinato dall’art. 1, comma 1, DL n. 83/2014, solo se le somme sono state spese per la progettazione e l’esecuzione delle opere di restauro e valorizzazione dei beni culturali, secondo quanto stabilito dai protocolli di intesa stipulati con gli enti pubblici territoriali» (Art Bonus)

Benefici fiscali per i privati

La comunità dell’Università della Tuscia crede fortemente nell’appoggio e sostegno delle persone vicine all’Ateneo che possono rendere più facilmente raggiungibili missione e progetti ambiziosi: amici, Alumni, cittadini e cittadine e chiunque abbia a cuore la ricerca e il futuro.

Le donazioni a favore dell’Università da parte di persone fisiche sono:

totalmente deducibili

dal reddito complessivo (modello 730, modello UNICO) ai sensi dell’art. 10 comma 1 lettera I-quarter del DPR 917/1986 (TUIR)

detraibili al 19%

dell’imposta lorda (art. 15 comma 1, lett. I-octies del TUIR) se finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e universitaria e all’ampliamento dell’offerta formativa

agevolazione fiscale al 65%

se a sostegno della cultura (Art Bonus); se non svolgono attività commerciale, il credito d’imposta è riconosciuto nel limite del 15% del reddito imponibile.